Le istruzioni applicative dell’INPS per l’incremento delle pensioni

L’Istituto ha reso note le indicazioni per l’aumento dei trattamenti di importo pari o inferiori al minimo, per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024 (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 35).

L’INPS ha diffuso le istruzioni applicative in materia di incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, riconosciuto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante. L’aumento, in particolare, è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento che afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.

Sono invece escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

La misura dell’incremento

L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari. L’incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS che si rammenti per il 2023 è pari a 563,74 euro. Un esempio di calcolo è il seguente:

CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023
INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20 563,74 + 36,08 = 599,82

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per il 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente tabella. Ad esempio:

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300 euro

CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023

INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50 300,00 + 19,20 = 319,20

Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

Pagamento e trattamento fiscale

Nella circolare in commento, seguono, inoltre, le indicazioni sulle modalità di pagamento (gli importi saranno corrisposti con la stessa cadenza della pensione), il trattamento fiscale (le somme sono fiscalmente imponibili, mentre gli incrementi non rilevano ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito). Infine, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Aggiornato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello (provvedimento n. 113875 del 31 marzo 2023).

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, le compagnie assicurative sono tenute a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni. Costituisce parte integrante della suddetta denuncia, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Pertanto, contestualmente alla presentazione annuale della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, vanno trasmessi, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati dall’Agenzia, taluni dati :

  • numero di polizza;
  • codice fiscale del proprietario del veicolo;
  • indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
  • targa del veicolo;
  • sigla della provincia;
  • aliquota d’imposta;
  • ammontare del premio;
  • ammontare dell’imposta;
  • totale premio;
  • totale imposta riferito a ciascuna provincia.

 

Il modello aggiornato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023  ed è disponibile gratuitamente, in formato elettronico e prelevabile dal sito dell’Agenzia. La modalità di presentazione prevista è telematica e va effettuata direttamente dal dichiarante ovvero tramite i soggetti incaricati, di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati contenuti nel modello di denuncia secondo le specifiche tecniche e le istruzioni approvate dall’Agenzia (allegate al provvedimento in commento).

Nella nuova versione del modello, in particolare, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

 

Per le imprese di assicurazioni aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE, che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, ai sensi dell’art. 4-bis, Legge n. 1216 del 1961, come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, i dati analitici dei singoli contratti, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi, unitamente al modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia.

L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo.

CIPL Edilizia Industria – Firenze: previsti, con il pagamento dell’EVR, aumenti da aprile

Aumenti in busta paga da 38,00 euro (Operai) a 76,00 euro (Impiegati) mensili per un massimo di 12 mesi

Il 27 marzo 2023 si sono incontrate le OO.SS di settore Fillea-Cgil Firenze, Filca-Cisl Firenze, Feneal-Uil Firenze ed Ance per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello territoriale dell’EVR 2022, da corrispondere a consuntivo nell’anno 2023.
A tal fine l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno dei 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022. Dopo aver determinato la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà poi al calcolo dei 2 parametri aziendali. Nella tabella di seguito le Parti Sociali hanno individuato i valori mensili dell’EVR, nelle varie ipotesi della verifica aziendale:
– con 2 parametri aziendali positivi;
– con 1 parametro aziendale positivo;
– con nessun parametro aziendale positivo.
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa 1 o 2 parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri.
Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2023 per un massimo di 12 mesi.

LIVELLO PAGA BASE 01/03/22 EVR TERRITORIALE EVR DETERMINATO A LIVELLO AZIENDALE
EVR Misura piena 4% minimi 01/03/22 EVR determinato a livello territoriale (100% misura piena) con 2 parametri aziendali positivi 100% come da verifica territoriale con 1 parametro aziendale positivo % calcolata come da art. 38 CCNL con nessun parametro positivo
VII Q 1894,71 75,79 75,79 75,79 26,53 0
VII 1894,71 75,79 75,79 75,79 26,53 0
VI 1705,23 68,21 68,21 68,21 23,87 0
V 1421,02 56,84 56,84 56,84 19,89 0
IV 1326,31 53,05 53,05 53,05 18,57 0
III 1231,56 49,26 49,26 49,26 17,24 0
III 1108,41 44,34 44,34 44,34 15,52 0
I 947,36 37,89 37,89 37,89 13,26 0

 

L’INPS rilascia il nuovo simulatore dell’importo dell’Assegno Unico e Universale

L’Istituto ha annunciato la disponibilità della nuova versione dell’applicazione sul proprio sito con funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1256).

Ѐ disponibile sul sito dell’INPS una nuova versione del simulatore del calcolo dell’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli. L’applicazione è dotata di nuove funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande, è accessibile senza autenticazione e permette di calcolare l’importo dell’Assegno che verrà corrisposto nel 2023, applicando le disposizioni della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Bisogna ricordare, infatti, che per il 2023 sono stati incrementati gli importi spettanti ai minori, entro il primo anno di vita, mentre ai nuclei familiari numerosi, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni ed è stato confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

L’applicazione propone all’utente una serie di domande in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte via via fornite, evitando di presentare quesiti non inerenti. Saranno inoltre visualizzati dei messaggi di errore qualora una risposta sia incompatibile con quelle precedenti. Nella pagina finale, è presente il riepilogo. Al termine della simulazione verrà visualizzato l’importo calcolato, utilizzando le informazioni rese dall’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.

Per supportare patronati e cittadini nella presentazione della domanda di Assegno Unico, nella consultazione dell’avanzamento dell’istruttoria e per la gestione delle istanze, sono state introdotte alcune nuove funzionalità. In particolare, nei casi di decesso del genitore richiedente o decesso di entrambi i genitori è ora possibile presentare domanda di subentro come “genitore affidatario”, “tutore del figlio” o “figlio maggiorenne”. Nell’ipotesi di decesso del tutore del genitore può subentrare il nuovo tutore del genitore.

Chi subentra, potrà presentare una nuova domanda inserendo i dati del figlio. La procedura riconoscerà in automatico che si tratta di figlio di genitore deceduto, la cui domanda è decaduta d’ufficio, e permetterà al subentrante di presentare l’istanza. Si specifica, inoltre, che i casi di decesso dell’altro genitore, rispetto al richiedente l’assegno unico, verranno gestiti d’ufficio con l’automatico aggiornamento degli importi, senza la necessità che sia presentata un’ulteriore domanda.

È stata altresì implementata la possibilità per i patronati di estrarre l’elenco delle domande patrocinate in formato Excel utilizzando l’apposita funzione “Esporta Excel”.

Infine, in ottica di maggiore trasparenza e partecipazione al processo, nella consultazione delle domande presentate, sia da parte del cittadino, sia da parte del patronato, quando la domanda si trova nello stato “In istruttoria“, “In evidenza alla sede” o “In evidenza al cittadino” verrà visualizzata la data dell’ultima istruttoria mensile effettuata, oltre che le motivazioni che hanno prodotto le suddette evidenze.

CCNL Terziario (Confcommercio): dibattito sulla classificazione del personale

Esemplificazione delle figure professionali nelle macroaee del settore

Nei giorni scorsi, le Associazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs si sono riunite con Confcommercio al fine della prosecuzione delle trattative sul rinnovo del CCNL Terziario-Confcommercio scaduto in data 31 dicembre 2019, ed applicato a tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie di riferimento, nonché a tutto il relativo personale dipendente.
Tale confronto si è prevalentemente focalizzato sulla tematica della classificazione del personale.
Ciò che si è prefissato di raggiungere, anche alla luce dell’impegno contenuto nella Dichiarazione a verbale n. 2 dell’art. 113 del CCNL in esame, è la definizione delle esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e riconducibili alle macroaree quali: ricerche di mercato, marketing e comunicazione, società di consulenza e di revisione, servizi assicurativi e servizi finanziari.
Per rendere più dinamico il dibattito su tale argomento, le OO.SS. si sono rese disponibili ad intervenire su un elaborato approntato dall’Associazione Datoriale.
L’orientamento di queste, rimane comunque quello di rendere coerenti le declaratorie e le semplificazioni con i vari profili proposti.
In generale, per le Parti Sindacali risulta di fondamentale importanza verificare con attenzione la complessa proposta di Parte Datoriale, sia sulla corretta corrispondenza tra profilo professionale e livello assegnato, sia sulla coerenza tra la sfera d’applicazione e la declaratoria. Inoltre, sempre su proposta dei sindacati dei lavoratori, si è trattato altresì della tematica relativa al franchising.
Già dalla piattaforma unitaria, con la quale si è dato avvio al confronto negoziale, le OO.SS. hanno sottolineato la necessità di addivenire ad una regolamentazione nel Contratto Collettivo di tale componente della struttura commerciale ed imprenditoriale che assume sempre più un ruolo centrale nella realtà distributiva in Italia.
Pur riconoscendo le difficoltà che un intervento del genere comporta, le tre Federazioni Sindacali hanno domandato nuovamente la richiesta di integrare il CCNL con previsioni volte ad introdurre dei percorsi di interazione fra franchisor e Organizzazioni Sindacali al fine di dare degli orientamenti in termini di riferimenti normativi e di applicazione contrattuale da implementare anche a livello di contrattazione aziendale.
Da ultimo, le medesime, hanno altresì richiamato l’urgenza di giungere ad un rinnovo del contratto collettivo per dare al personale del macrosettore risposte opportune in termini di incremento retributivo, dovendo tuttavia far fronte ad un andamento inflazionistico ancora lontano dall’essere ricondotto a livelli fisiologici.