Cessioni del quinto: aggiornati i tassi di interesse applicabili

L’INPS indica quali sono i tassi di interesse da applicarsi nel secondo trimestre 2023 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (INPS, messaggio 5 aprile n. 1312).

L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse a decorrere dal 1° aprile 2023 relativamente alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

 

Pertanto, relativamente al periodo 1° aprile 2023 – 30 giugno 2023, i suddetti tassi sono fissati nelle seguenti misure:

 

– per importi fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 12,89% (tasso soglia usura del 20,11%);

– per importi superiori a 15.000 euro, il tasso medio è del 8,85% (tasso soglia usura del 15,06%).

 

Conseguentemente, nel messaggio in commento, vengono elencati i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati.

 

In particolare, i valori sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni 9,42 7,32
60-64 10,22 8,12
65-69 11,02 8,92
70-74 1,72 9,62
75-79 12,52 10,42
Oltre 79 anni 20,1125 15,0625

L’Istituto specifica che l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento e che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al D.M. n. 26251/2023.

 

Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura – denominata “Quote Quinto” – blocca la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione. 

 

 

 

 

CIPL Legno e Arredamento, Lapidei Artigianato-Trentino Alto Adige: erogazione del Premio di Risultato

Premio di Risultato 2023 per il personale dell’Area Legno e Arredamento e Lapidei-Artigianato

In data 13 marzo 2023, l’Associazione Artigiani Trentino e le Associazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per l’elargizione del Premio di Risultato ai dipendenti del settore Legno e Arredamento Artigianato e del settore Lapidei Artigianato.
A decorrere dal 1°marzo 2023 infatti, entreranno in vigore i valori del suddetto Premio come riportati nella tabella sottostante:

Livello Fascia 17,5%-18%
Legno Lapideo Valore mensile in euro
AS-A 1 100
B 2 90
CS 3 88
C 4 85
D 5 82
E 6 79
F 7 76

Da ultimo, le OO.SS. specificano altresì che, per i mesi di gennaio e febbraio 2023 invece, sono stati già versati gli importi erogati nel 2022.

CCNL Call Centers: ad aprile acconto sui futuri aumenti

Prevista da aprile una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello da riparametrare sugli altri livelli

Il Verbale di accordo del 12 dicembre sottoscritto tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ed applicabile ai dipendenti di aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi avverrà con criteri di proporzionalità.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni operative

Illustrate le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 (INPS, circolare 5 aprile 2023, n. 40).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo al 2021: anno per il quale sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’iter istruttorio

Nella circolare in oggetto, l’INPS ha fornito in allegato le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Calcolo della riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Lo sgravio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in questo mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Cumulabilità della riduzione contributiva

Il beneficio contributivo in questione è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. In realtà, tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è invece cumulabile con l’esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud.

Infine, la circolare in commento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro interessati.

Cadiprof: nuove prestazioni sanitarie 2023

Erogate le prestazioni sanitare per i lavoratori degli Studi Professionali

Il Fondo Cadiprof, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale a cui si applica il CCNL Studi Professionali, prevede per l’anno in corso, in favore di tutti gli aderenti, il rinnovo del Pacchetto Famiglia, nonché l’inserimento di nuove prestazioni sia nel suddetto Pacchetto, sia nel Piano Sanitario. Di seguito si elencano le novità.
Piano Sanitario: negli accertamenti diagnostici del piano sanitario vengono inserite due nuovi prestazioni: una erogata in modalità di convenzione con UniSalute ed una in modalità di rimborso. Queste sono la Densitometria Ossea (Moc) e l’Isteroscopia Diagnostica.
Vengono sospese invece quelle legate all’emergenza Covid-19, ossia le indennità dovute in seguito al ricovero per positività al virus. Gli aderenti hanno comunque la possibilità di beneficiare di tariffe agevolate per realizzare test sierologici e tamponi presso strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, rivolgendosi alla centrale operativa per ricevere le opportune indicazioni.
Si ricorda che, tutte le disposizioni e tutti i dettagli delle garanzie sono disponibili nella sezione piano sanitario del sito.
Pacchetto Famiglia: rinnovati per tutto il 2023 i progetti sperimentali relativi al rimborso spese per l’assistenza dei figli non autosufficienti senza connotazione di gravità, al rimborso spese per la consulenza psicologica ed al rimborso per gli aderenti del trattamento dell’emicrania cronica mediante anticorpi monoclonali, attraverso un incremento dei massimali.
Si conferma in modo definitivo e con rinnovo annuale, il rimborso vaccinazioni per ogni iscritto, coniuge e figli, nonché la garanzia rimborso lenti da vista per gli aderenti con ripetibilità della richiesta ogni due anni e un extra massimale di rimborso in caso di acquisto delle lenti presso i negozi della rete appartenente a Cadiprof.
Infine, si introduce un nuovo progetto sperimentale: il rimborso per gli iscritti di plantari ortopedici.
Per saperne di più, si invita a visitare le specifiche sezioni del sito nel pacchetto famiglia.
In merito alle garanzie gravidanza del piano sanitario UniSalute, indirizzate alle lavoratrici aderenti a Cadiprof in gravidanza, ed alle garanzie paternità del pacchetto famiglia Cadiprof rivolte invece a coloro che risultano iscritti per la loro coniuge o convivente in gravidanza, le spese sanitarie legate al monitoraggio della gravidanza rimborsabili risultano essere le visite specialistiche ginecologiche, le ecografie ostetrico-ginecologiche, compresa l’ecografia morfologica, le analisi clinico chimiche, il test e le indagini genetiche, quali bi-test, amniocentesi, villocentesi, esami prenatali su Dna fetale.
Convenzioni: per tutto il 2023, sono rinnovate le convenzioni che il Fondo ha realizzato per i propri iscritti con UniSalute, UnipolMove, ecc.
Da ultimo preme ricordare che quelle attive possono esser reperite sul sito nella sezione Convenzioni.