Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti saranno a disposizione, nel Cassetto Previdenziale INPS, gli avvisi bonari riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 (INPS, messaggio 4 maggio 2023, n. 1619).

L’INPS rende noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti.

 

I soggetti interessati possono reperire i suddetti avvisi seguendo il percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

 

L’Istituto, inoltre, invierà una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.

 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, lo potrà comunicare utilizzando l’apposito servizio presente sul “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

 

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Ebinter Treviso: maxi pacchetto di aiuti per i dipendenti del terziario

Caro bollette, famiglia, formazione e salute tra gli interventi 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto una serie di interventi per l’anno in corso definiti in aiuti, sostegni alla maternità e paternità, alla cura, alla formazione, al sostegno al reddito e al welfare.
Destinatari sono i dipendenti di aziende del terziario associate in regola con l’iscrizione (da almeno 6 mesi). Non sono richiesti l’Isee o altre certificazioni e non vi è limite di reddito. Si può accedere dall’area riservato del sito: www.ebicom.it o tramite gli sportelli welfare presso le Organizzazioni sindacali di categoria, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e UiltuCS-Uil.
Figli, maternità e paternità
Previsti 2.000 euro per le aziende che confermano il lavoratore sostituto al rientro della dipendente dal congedo obbligatorio per maternità e 500,00 euro al mese, per un massimo di 3 mesi, di contributo per la sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori in congedo per maternità o paternità.
Stabiliti 1.500 euro annui per i lavoratori con figli disabili relativamente a spese connesse alla disabilità non rimborsabili dal SSN.
Scuola, formazione e salute
Previsti per i figli di dipendenti:
200,00 euro all’anno per figlio al nido;
– da 150,00 a 250,00 euro (con scaglioni progressivi) per contributi di testi scolastici o abbonamenti trasporti pubblici per figli a medie e superiori;
300,00 euro all’anno per figlio per rimborso tasse universitarie.
Stabilito un contributo di 500,00 euro per i lavoratori studenti che frequentano l’Università.
Previsto un contributo per l’attività sportiva relativa a abbonamenti a società sportive affiliate Coni o altre Federazioni nazionali o regionali:
100,00 euro all’anno per il lavoratore;
200,00 euro all’anno per ciascun figlio a carico.
Rimane il contributo malattia per il superamento del periodo di comporto pari a 20,00 euro lordi giornalieri per 6 giorni settimanali per un massimo di 90 giorni all’anno.
Caro Bollette
Per i lavoratori con Isee 2023 inferiore a 24.000 euro previsto un bonus per rimborso delle bollette di energia elettrica e gas fino ad un massimo di 200,00 euro.

 

CCNL Autostrade: stabiliti gli importi del premio di risultato 

L’importo del Premio verrà erogato in un’unica tranche nelle competenze di maggio 2023

Il 18 aprile 2023 la Direzione Autostrade per l’Italia e le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità, si sono incontrate per valutare l’andamento degli indicatori e misurare la loro incidenza, al fine di stabilire l’importo del premio di produttività per l’anno di erogazione 2023, riferito ai risultati raggiunti nel 2022, così come stabilito nel verbale di accordo del 15 aprile 2021. 
I valori stabiliti dalle Parti portano ad un risultato complessivo del premio pari a 2.184,00 euro per un livello C, riparametrato poi per gli altri livelli. L’importo del Premio verrà erogato in un’unica tranche, a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di Aspi, nelle competenze di maggio 2023. Per la detassazione e decontribuzione degli importi erogati, quest’ultimi sono variabili e collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
Nell’incontro è stato altresì presentato il nuovo portale welfare e le Parti Sociali hanno confermato i precedenti accordi in materia di conversione del premio.

Parametri Livello Importo 
235 A 3.467,84
210 A1 3.098,92
185 B 2.730,00
169 B1 2,493,89
148 C 2.184,00
135 C1 1.992,16
100 D 1.475,68

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro

Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulla riduzione del cuneo fiscale, sui contratti a termine e introduce varie misure di inclusione sociale e lavorativa (D.L n. 48/2023).

Il D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023 ed entra in vigore nello stesso giorno. Il provvedimento introduce, tra l’altro, misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo dell’occupazione, intervenendo innanzitutto sul cosiddetto “cuneo fiscale“, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui. 

Riduzione del cuneo e fringe benefit

In particolare, il Decreto Lavoro incrementa di 4 punti percentuali, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima. L’esenzione è innalzata pertanto dal 2 al 6% e fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Viene inoltre confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si tratta dei beni ceduti e  dei servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Nei Fringe benefit sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Prevista anche una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Modificate le causali per i contratti a termine

Viene modificata la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Contrasto alla povertà e accesso al lavoro

Introdotta dal 2023 una misura nazionale di contrasto alla povertà che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF. Il beneficio verrà erogato dall’INPS.

Le persone in grado di lavorare con una età compresa tra i 18 e i 59 anni  decadranno dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale a determinate condizioni. I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari della misura in questione potranno fruire di incentivi nella forma di un esonero contributivo. 

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. 

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente. 

 

 

 

Cause di esclusione dal regime forfettario: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, con risposta 3 maggio 2023, n. 311, fornisce chiarimenti in merito al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi 54 e ss., della Legge  n. 190/2014 e in particolare su una causa di esclusione da tale regime.

A presentare l’istanza di interpello è un contribuente, residente in un paese dell’Ue, che desidera avere chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti per l’inizio di un’attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato e capire se il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l’accesso al suddetto regime fiscale.

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla Legge n. 190/2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, che ha introdotto un regime fiscale agevolato (regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.  All’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della suddetta Legge n. 190/2014, è previsto, in particolare, che non possono avvalersi del regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro, soglia irrilevante a rapporto di lavoro cessato.

In risposta al quesito dell’istante, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, nella quale viene chiarito che tale limite, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla Legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Il citato limite rileva, invece, nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Infine la circolare evidenzia che ai fini della non applicabilità di tale causa di esclusione rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto che la previsione della citata lettera d-ter) escluda dalla fruizione del regime forfettario i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.

Nel caso di specie, perciò, l’Agenzia esclude la possibilità di accesso al regime dei forfetari per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.