CCNL Colf (Federproprietà): sottoscritto il rinnovo contrattuale

Importanti novità per il personale di comparto

In data 4 maggio 2023, è stato sottoscritto a Roma, tra la Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Feder.Casa (Sindacato Nazionale Inquilini),Confimpreseitalia (Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), Unicolf (Unione Nazionale Colf e Badanti), Italpmi (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l’assistenza della Confsal, il rinnovo del CCNL Colf (Federprorietà), su cui è ammessa la contrattazione di secondo livello in sede territoriale, applicato ai lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare, rientrando in questa categoria, anche coloro che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandi militari e comunità senza fini di lucro come orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Tra le novità, si riportano di seguito gli inquadramenti lavorativi:
– Prima Categoria Super, euro 1.482,94;
– Prima Categoria, euro 1.419,60;
– Seconda Categoria Super, euro 1.083,26;
– Seconda Categoria, euro 1.039,58;
– Terza Categoria, euro 939,12;
– Quarta Categoria, euro 859,81.
Per quel che concerne le prestazioni discontinue di assistenza notturna, è prevista una maggiorazione pari al 20%. Invece per le prestazioni esclusivamente d’attesa, il contratto prevede una categoria unica con la retribuzione di euro 680,00.
In ogni caso, preme sottolineare, che la trattativa tra le Parti prima del rinnovo, è risultata sempre lineare, poiché la condivisione di obiettivi relativamente alla nuova sottoscrizione, appare sempre comune.
Difatti, ciò che le Parti hanno cercato di curare, è di rispondere alle esigenze dei lavoratori e lavoratrici del settore. Quello a cui auspicano poiché in programma, è di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, promosse poi da Ebilcoba, l’Ente Bilaterale che si occuperà di stipulare una ottimale convenzione con una compagnia assicurativa.
In conclusione, le Organizzazioni Sindacali hanno ipotizzato anche che la stessa parte versata dal lavoratore dovrà esser versata dal datore di lavoro a titolo di welfare.

CCNL Cooperative sociali: incontro tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative per il rinnovo del contratto

Continua il confronto tra le Parti Sociali sul campo di applicazione del contratto e sulla classificazione del personale 

Mercoledì 3 maggio nella sede di ConfCooperative a Roma è proseguito il confronto tra le organizzazioni sindacali e le Centrali Cooperative sul rinnovo del contratto applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali, scaduto il 31 dicembre 2019.
Le Parti Sociali, sin dall’inizio delle trattative, hanno posto l’attenzione sul campo di applicazione del contratto, per il quale si inizia finalmente a delineare una possibile mediazione. Hanno convenuto altresì di sospendere il tema per poi riprenderlo a valle della discussione sui lavori delle tre commissioni tecniche relative all’aggiornamento della classificazione del personale, al fine di analizzare le risultanze prodotte dalla prima commissione relativa all’area tematica istruzione e formazione.
L’incontro della scorsa settimana, affermano le OO.SS., ha da subito evidenziato le diverse sensibilità e posizioni presenti al tavolo, relativamente al corretto inquadramento dei profili impiegati nei servizi del sistema integrato 0-6, a quelle legate alle ore non frontali di lavoro e più in generale al calendario scolastico.
La discussione sia in ordine alla parte normativa che a quella economica è stata poi rinviata ai prossimi incontri.
I sindacati hanno infine condiviso con le Centrali l’esigenza di intensificare l’agenda dei lavori con l’obiettivo di arrivare in tempi celeri al rinnovo contrattuale scaduto da 3 anni.

L’equo compenso per i professionisti è legge

Pubblicate in gazzetta le nuove disposizioni in materia di giusta retribuzione delle prestazioni per figure iscritte o meno agli Ordini che entreranno in vigore dal 20 maggio 2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49).

 Le norme sull’equo compenso delle prestazione professionali sono divenute legge con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023. La Legge n. 49/2023 si occupa in particolare della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale degli avvocati, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi e anche delle figure non iscritte a ordini.

Dal 20 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge, le norme in questione si applicheranno ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e anche della pubblica amministrazione.

Annullamento delle clausole che prevedono un compenso non equo

La Legge n. 49/2023 prevede, di conseguenza, la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera: si tratta, in particolare, delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Gli accordi vessatori, pertanto, possono essere impugnati dal professionista dinanzi al giudice competente che procederà alla rideterminazione secondo i parametri sopra citati, condannando eventualmente il cliente al pagamento della differenza e se del caso anche di un indennizzo che può arrivare fino al doppio della differenza in oggetto.

Disciplina del compenso equo

Gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, vengono presunti unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.  La prescrizione del diritto al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa. 

Parere di conguità degli ordini

Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista può costituire titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria. 

L’Azione di classe

Infine, una delle novità più rilevanti della normativa sull’equo compenso riguarda la possibilità di ricorrere all’azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti. Peraltro, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

 

 

CCNL Penne, spazzole e pennelli: siglata l’Ipotesi di Accordo sul rinnovo contrattuale

Nuove proposte per la parte economica e per la parte normativa contrattuale

Nei giorni scorsi, le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini (Assoscrittura), l’Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori relative materie prime (Assospazzole), entrambe iscritte a Confindustria, hanno siglato l’Ipotesi di Accordo relativa al rinnovo del CCNL Settore penne, spazzole e pennelli, scaduto il 31 dicembre 2022 e con vigenza triennale. Tale Ipotesi verrà poi sottoposta alle assemblee dei lavoratori per l’approvazione definitiva.
Di seguito le importanti novità.
Parte economica
Previsto un aumento complessivo (Tec) nel triennio 2023-2025 di euro 173,00.
Circa i minimi (Tem), l’aumento del salario sarà pari ad euro 160,00, per il Livello 3°S, ed erogati in 3 tranche:
60,00 euro da maggio 2023;
50,00 euro da maggio 2024;
50,00 euro da giugno 2025.
Il montante complessivo corrisponderà invece a circa 3.600,00 euro.
Welfare contrattuale
Per ciò che concerne il welfare contrattuale, è previsto un incremento dello 0,3% del contributo per la previdenza complementare a carico delle Aziende, l’incremento di euro 15,00 del contributo al Fondo Sanitario Integrativo Sanimoda ed euro 2,00 mensili per l’assicurazione per la non autosufficienza.
Elemento perequativo
L’elemento perequativo, ammontare annuale corrisposto ai lavoratori dalle Aziende che non attuano la contrattazione di secondo livello, vedrà un aumento, passando da euro 300,00 euro ad euro 330,00.
Al Livello 1° di inquadramento è previsto un incremento pari ad euro 281,00 nei tre anni, al fine di ridurre l’attuale differenza salariale con il secondo livello.
Parte normativa
In materia di conciliazione tempi vita-lavoro viene aumenta al 12% la percentuale di domande per il lavoro part-time in caso di rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli.
Altresì, viene introdotto il diritto a permessi per i periodi di inserimento dei figli presso asili nido e scuole dell’infanzia. Previsto è anche il diritto a periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita. Aumentato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.
Per quel che riguarda il lavoro supplementare, viene incrementata la percentuale di maggiorazione al 26%, nonché la percentuale di maggiorazione in caso di clausole elastiche al 18%.
Banca ore solidale
Per tale istituto sono previste delle linee guida per la sua attivazione a tutela di comprovati e documentati casi di gravità e necessità.
Congedi
Viene altresì recepita la normativa in materia di congedi di paternità obbligatoria ed utilizzo dei permessi relativi alla L. n. 104/92, su base oraria.
Pari opportunità
Si provvede ad un’implementazione dell’articolo concernenti le azioni positive per le pari opportunità con, come obiettivo, l’attivazione congiunta di politiche e misure concrete atte a ridurre il divario di genere.

 

CdM: decreto-legge formalizza la proroga della rottamazione quater

Il CdM, in data 4 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale è anche ufficializzata la proroga di due mesi per l’invio delle domande della rottamazione quater (Consiglio dei ministri, comunicato 4 maggio 2023, n. 33).

Il decreto-legge approvato in data 4 maggio 2023 dal CdM contiene norme che mirano al riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, intervenendo inoltre in materia di termini legislativi in scadenza nel settore sanitario, in quello fiscale, nell’artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

In particolare, in materia di fisco, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, è previsto che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

– in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023;

– nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In questo caso, optando per il pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023 e non più dal 1° agosto 2023.

 

Il decreto ufficializza lo slittamento del termine per la manifestazione della volontà di procedere alla definizione, ora possibile entro il 30 giugno 2023 e non più entro il 30 aprile 2023, con possibilità di integrazione entro la stessa data.

Dal decreto risulta prorogato anche il termine per la comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute, che potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno e la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate, che passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

Inoltre, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille, con il mantenimento delle modalità di trasmissione cartacea per il periodo d’imposta 2022.

Il CdM ha infine sancito che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.