Crisi di impresa e cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Resi noti i chiarimenti dell’INPS sugli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore (INPS, circolare 17 maggio 2023, n. 46).

L’INPS è intervenuto in materia di crisi di impresa e in particolare sugli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 189, D.Lgs. n. 14/2019. Si tratta del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrato integralmente in vigore il 15 luglio 2022 e da ultimo modificato con il D.L.gs. n. 83/2022.

In effetti, nel citato Codice si è dedicata particolare attenzione ai rapporti di lavoro. In particolare, l’articolo 376 sostituendo il secondo comma dell’articolo 2119 del codice civile, recita che: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”. Nello specifico, gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono disciplinati dall’articolo 189 del Codice, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

Crisi di impresa e rapporti di lavoro subordinato

L’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento (articolo 189, D.Lgs. n. 14/2019). Tuttavia, il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti e per le ragioni indicate al comma 3 dell’articolo 189, ossia “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”. Inoltre, i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso (comma 1, articolo 189 già citato).

Pertanto, la sospensione è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando il curatore non subentri nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 

La sospensione può essere prorogata per un massimo di 8 mesi – qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 189, comma 4, del Codice – su disposizione del Giudice delegato e a seguito di istanza che può essere inoltrata dal curatore, dal direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale o, infine, a seguito di istanza presentata dai singoli lavoratori. In questo caso, la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti.

Infine, è riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla data della comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro), la facoltà di rassegnare le dimissioni, che sono qualificate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che, come per le altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sopra succintamente riportate, hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 189, comma 5, del Codice). Tuttavia, le dimissioni del lavoratore rassegnate durante il periodo di sospensione non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario di “trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito” (comma 5, articolo 189).

In tali ipotesi, le dimissioni del lavoratore sono disciplinate dalle disposizioni recate dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile.

Obbligo contributivo del ticket di licenziamento

Per quanto riguarda i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del cosiddetto ticket di licenziamento (articolo 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012) nelle ipotesi in cui sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, è necessario considerare che l’articolo 190 del Codice della crisi di impresa, dispone che: “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

Ne consegue che l’obbligo contributivo del ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dal citato articolo 189, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Tenuto conto che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi Uniemens secondo le indicazioni contenute nella circolare in commento.

Per quanto attiene, invece, alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengano durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale, l’obbligo contributivo in argomento sussiste qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato articolo 189 oppure per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente.

Infine, nella circolare in commento sono riportati ulteriori chiarimenti in materia obbligo del cosiddetto ticket di licenziamento nelle ipotesi di licenziamento collettivo, oltre che le istruzioni operative già citate.

 

Ebm Metalmeccanici: candidature aperte per le borse di studio

Al via il bando per la frequenza ai corsi di laurea 2022/2023

I figli delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi – Pmi, e che risultano in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Metalmeccanici, e gli studenti lavoratori, possono partecipare al bando di selezione per l’assegnazione di 102 borse di studio per frequentare i Corsi di Laurea per l’anno accademico 2022/2023. La borsa di studio è del valore di 2.500 euro ciascuna. Le domande possono essere inoltrate dalle lavoratrici e dai lavoratori esclusivamente mediante l’accesso alla propria Area riservata Ebm o, per conto dei dipendenti, dall’azienda o dal consulente associato ad essa, tramite la specifica sezione “Bandi Borse di Studio”, dove è presente sia il testo integrale, sia la relativa informativa sulla privacy, oltre ad un vademecum di supporto per la presentazione delle candidature. Le domande possono essere inviate fino al 30 giugno 2023. Inoltre, dall’Ente fanno sapere che, nei prossimi mesi, è prevista la pubblicazione di un’ulteriore bando per l’assegnazione di 400 borse di studio per il conseguimento del Diploma di licenza della scuola media inferiore per l’anno scolastico 2022/2023 del valore di 350,00 euro ciascuna.

8, 5 e 2 per 1000: modalità e termini di trasmissione per i sostituti d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 maggio 2023, n. 155303).

Il provvedimento n. 155303/2023 dell’Agenzia delle entrate, emanato in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 51/2023, prevede che per la trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF, i sostituti d’imposta adottino, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all’anno d’imposta 2022, le stesse modalità previste per il periodo d’imposta precedente, ricevendo le buste con le schede dai propri assistiti e consegnandole ad un intermediario o a Poste Italiane S.p.A. per il tempestivo invio all’Agenzia delle entrate entro le scadenze previste.

La consegna da parte dei sostituti d’imposta di tali schede deve avvenire in busta debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate dal provvedimento del 6 febbraio 2023.

Nel caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna, allegata al provvedimento del 6 febbraio 2023, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF.

Gli intermediari dovranno poi rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, invece, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Successivamente gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti: entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.

Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, vige l’obbligo di riservatezza riguardo alle scelte preferenziali espresse nelle schede. Inoltre, in considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

 

 

Abbigliamento – Piccola Industria: a giugno viene erogato l’EGR

Con la busta paga di giugno viene corrisposto l’Elemento di garanzia retributiva

Secondo quanto stabilito nell’Ipotesi di Accordo del 24 gennaio 2020, ai lavoratori del Settore Abbigliamento-Piccola Industria tessile, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli, con la busta paga di giugno 2023, viene riconosciuto, ogni anno, l’Elemento di garanzia retributiva. L’importo dell’EGR è pari a 240,00 euro per i dipendenti in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Inoltre, la cifra sarà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Il CCNL Abbigliamento-Piccola Industria si applica ai lavoratori della piccola e media industria del cotone, della lana, del feltro-tessuto, del feltro battuto ed articolo di caccia, della canapa, del lino, del cocco, e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezza, della tintoria, stamperie e finitura tessile per conto proprio e conto terzi della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche, della torcitura della seta e delle fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta, della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo, camiceria; biancheria personale e da casa; confezione in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard; accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere, della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia, dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusa, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo), accessori per filatura e tessitura, scardassi, amianterì, (compreso gruppo freni), tappeti, interfodere, della iuta, delle tende da campo, teli e copertoni impermeabili, manufatti indumenti impermeabili ed affini per uso, industriale civile e militare, del feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello, dei berretti e copricapo diversi (non di lana e di feltro) e di fodere e marocchini, delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche del tessuto non tessuto, dei bottoni ed articoli affini, delle calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché dalle fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro contratto collettivo di lavoro, delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei associate, delle penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini; delle spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime; degli ombrelli e manici d’ombrello, degli occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.), degli addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericultura. L’Egr è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli Istituti legali e contrattuali, compreso il Tfr. L’emolumento potrà essere utilizzato nell’istituzione dei premi aziendali, anche in adesione agli Accordi territoriali sottoscritti a seguito dell’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 tra le sigle sindacali Confapi e Cgil, Cisl, Uil in materia di tassazione e welfare.

Contrasto al divario retributivo di genere nella Direttiva UE

Pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/970 che è volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva. 

Entrerà in vigore tra venti giorni la direttiva UE n. 2023/970 pubblicata il 17 maggio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, le cui disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri e applicate nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati e di tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro. 

 

La direttiva in commento stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne e del divieto di discriminazione: tali obiettivi dovranno essere conseguiti, in particolare, tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.

 

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, applicando strumenti o metodologie che consentono agli stessi datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere che escludano qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.

 

La valutazione e il confronto del valore del lavoro dovranno essere effettuati sulla base di criteri che non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e che includono le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

 

Il principio della trasparenza retributiva deve essere applicato anche prima dell’assunzione, prevedendosi che i candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni, tra l’altro, sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, in modo che sia garantita una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione.

Viene sancito il divieto per il datore di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro e l’obbligo di provvedere affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio.

 

Ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione, ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione e viene riconosciuto il diritto dei lavoratori a chiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (articolo 7). Tali informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro in un tempo ragionevole e che, in ogni caso, non può eccedere i due mesi dalla presentazione della richiesta, in un formato che sia accessibile anche alle persone con disabilità e che tenga conto delle loro esigenze particolari.

 

L’articolo 9 della direttiva dispone in merito alle informazioni sul divario retributivo di genere che i datori di lavoro devono fornire (anche mediante pubblicazione sul proprio sito web) a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti, trasmettendole all’Ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità su richiesta. L’obbligo informativo riguarda i datori di lavoro che hanno più di 100 lavoratori ma gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre anche ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le medesime informazioni.

 

Il Capo III della direttiva è dedicato ai mezzi di tutela affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione e possano ottenere il risarcimento del danno subito.

 

Gli Stati membri devono introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i lavoratori che sono rappresentanti dei lavoratori, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte di un datore di lavoro, quale reazione a un reclamo all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro o a un procedimento amministrativo o giudiziario ai fini dell’applicazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Infatti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non devono essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità di retribuzione o di aver sostenuto un’altra persona a tutela dei diritti di quest’ultima (articolo 25).

 

Prevista anche l’istituzione di un organismo di monitoraggio incaricato di controllare e sostenere l’attuazione delle misure di attuazione della direttiva e di adottare le disposizioni necessarie per il suo corretto funzionamento.

 

Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informando immediatamente la Commissione.