TFS telematici, le precisazioni dell’INPS

L’Istituto fornisce chiarimenti sulle riliquidazioni del Trattamento di fine servizio attraverso il canale on line (INPS, messaggio 21 giugno 2023, n. 2296).

A seguito delle richieste pervenute da parte di alcune amministrazioni ed enti datori di lavoro, l’INPS ha fornito chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici, in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea, sia telematica, alla struttura territoriale di competenza.  

In effetti, effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in posizione assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del trattamento.

In via generale, l’amministrazione/ente datore di lavoro può inoltrare un modello telematico di “Riliquidazione” solo nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione, sia essa cartacea o telematica, sia nello stato “in pagamento” o in quello “pagata”. Tuttavia, la modalità operativa da seguire è diversa a seconda che la pratica di prima liquidazione di TFS sia cartacea o telematica.

L’INPS spiega che se la prima liquidazione di TFS è cartacea, l’amministrazione/ente può inoltrare una riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su “Riliquidazione”. A tale fine, l’amministrazione/ente deve necessariamente inserire, in “Nuova Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici relativi alla “Comunicazione di Cessazione TFS”.

Nel caso in cui invece, la prima liquidazione del trattamento di fine servizio sia telematica, l’amministrazione/ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione che deve essere effettuata. Se si deve comunicare variazioni dei dati giuridici e/o economici che riguardano solo l’“Ultimo Miglio TFS”, si dovrà esclusivamente inviare tramite “Nuova Passweb” una nuova certificazione di “Ultimo Miglio TFS”, variando i dati precedentemente inseriti e comunicati. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica di TFS. La segnalazione di “risveglio” viene presa in carico e acquisita automaticamente dal gestionale SIN TFS, che riporta in istruttoria la pratica “risvegliata” o eventualmente “impianta” una riliquidazione se la pratica in questione sia stata già pagata.  

Se, invece, alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma l’amministrazione/ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che riguardando solo i dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS” (riscatti non presenti in banca dati, periodi di servizio presso enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità, benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

Il TFS non in pagamento

Diverso è il caso in cui la prima liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In questa ipotesi, infatti, la procedura non consente all’amministratore/ente l’inoltro di un modello telematico di riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento. Pertanto, se sono intercorse delle variazioni economico/giuridiche che riguardando solamente i dati dell’“Ultimo Miglio TFS”, l’amministrazione/ente deve esclusivamente aggiornare le informazioni relative all’“Ultimo Miglio TFS” precedentemente inserito e certificato. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica TFS in lavorazione che l’operatore INPS prenderà in carico nella fase di istruttoria; in questo caso non deve essere quindi inviato un nuovo modello di prima liquidazione.

Invece, per comunicare la variazione dei soli dati specifici presenti nel modello telematico, l’amministratore/ente dovrà inviare una nuova “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo prima liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo in questo modo agli operatori INPS di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento. 

Infine, l’Istituto ricorda alle amministrazioni/enti la necessità di verificare puntualmente lo stato di lavorazione delle precedenti pratiche telematiche, consultando lo stato di lavorazione della pratica TFS nell’apposita sezione “Modelli inoltrati”, inserendo il codice fiscale dell’iscritto o, in alternativa, in “Nuova Passweb” nella funzione “Collegamenti”, selezionando “Consultazione Pratica – Fascicolo”. L’INPS precisa, inoltre, che le pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati giuridici presenti in Posizione Assicurativa, senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

CCNL Anas: siglato l’accordo sulla riorganizzazione delle sale operative

A partire dal 1° gennaio 2024 previsto il riassetto organizzativo delle sale operative e l’introduzione della figura di Specialista di sala operativa

Il 15 giugno è stato sottoscritto tra Anas e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa, Ugli Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal il  verbale di incontro sul riassetto organizzativo delle Sale Operative Compartimentali (SOC) e sulle attività attribuite alle stesse.
Con l’accordo del 14 novembre 2012 le Parti avevano già definito l’assetto delle strutture delle Sale Operative Comportamentali e previsto in funzione del carico di lavoro svolto da ciascuna sala, in relazione alle esigenze della rete stradale territoriale, alternativamente turnazioni in H24, con articolazioni orarie 7 giorni su 7 e turnazioni in H12, 6 giorni su 7.
Al fine di assicurare il presidio del territorio e la massima assistenza all’utenza si è ritenuto  di avviare un processo di ottimizzazione dell’assetto organizzativo delle stesse, anche alla luce del percorso di aggiornamento e miglioramento tecnologico che negli ultimi anni ha caratterizzato, attraverso il potenziamento degli organici, l’utilizzo delle nuove tecnologie implementate e la razionalizzazione dei processi assicurando un miglioramento dei servizi.
A partire dal 1° gennaio 2024, le Sale Operative Territoriali (SOT) sostituiranno le attuali SOC prevedendone anche un incremento della dotazione tecnologica con particolare riferimento al Road Management Tools (RMT), ovvero al sistema in uso presso tutte le sale ed attraverso il quale vengono gestite tutte le attività connesse alla circolazione stradale ed alla gestione degli eventi.
Pertanto, il progetto prevede, relativamente all’assetto organizzativo:
– una Sala operativa nazionale, nella sede della Direzione generale;
– una sala operativa territoriale con turnazione in h.24, per ciascuna delle 16 Sedi territoriali;
– l’integrazione di un ulteriore sala operativa, con turnazione in h.12, nelle sedi territoriali che gestiscono una rete particolarmente estesa e complessa, allocate a Catania e Catanzaro;
– la confluenza delle sale operative allocate nelle regioni aggregate, nelle rispettive sedi territoriali, e precisamente Campobasso a L’Aquila, Aosta a Torino, Venezia a Trieste, nonché Milano a Bellano.
Relativamente all’organizzazione del personale, invece:
–  è stata confermata la figura del Responsabile della sala operativa, inquadrato in posizione economica ed organizzativa A;
–  è stata introdotta la figura di Specialista di sala operativa, in posizione economica ed organizzativa B;
– vi saranno un responsabile e 15 specialisti per la Sala nazionale;
– vi saranno un responsabile e 12 specialisti per le sale operative in h.24;
– vi saranno un responsabile e 6 specialisti per le rimanenti sale in h.12.
L’accordo è volto ad assicurare tutte le necessarie tutele, al personale che sarà ricollocato, nell’ambito delle sale disponibili, e successivamente nella sede di appartenenza, a seguito della confluenza delle sale di riferimento e sono previsti adeguati percorsi di riqualificazione professionale, in relazione alle competenze possedute e all’esperienza maturata.
Fissata al prossimo 13 luglio un incontro per discutere l’erogazione del premio di risultato. 

Guida alla compilazione della dichiarazione redditi 2023

L’Agenzia delle entrate ha emanato due circolari contenenti la Raccolta dei principali documenti di prassi relativi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, nonchè delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023 (Agenzia delle entrate, circolari 19 giugno 2023, n.14/E e 15/E).

La Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia, in tal modo, offre a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisce un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale e che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività di controllo formale delle dichiarazioni.

 

Tale Raccolta contiene informazioni relative a ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Al suo interno sono richiamati documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e sono forniti chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

L’articolo 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 1, come modificato dall’articolo 7- bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. 

Il CAF o il professionista potranno trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al D.M. n. 164/1999. In tal caso la somma dovuta sarà ridotta ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

 

Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele sono distinte in relazione alla verifica:
– della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
– delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
– delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
– dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Viene sottolineato che il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente.

 

L’Agenzia, con richiamo alla circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, specifica che, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 o nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità. Il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

 

A decorrere dall’anno d’imposta 2022 sono previste delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili. In particolare:

  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi;

  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria (Confimi): aumento di 124,60 euro mensili dal 1° giugno 2023

Sottoscritto l’accordo per l’aumento dei minimi tabellari e dei trattamenti economici delle trasferta e della reperibilità

In data 19 giugno 2023 si sono incontrate Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil per iniziare la discussione relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, in scadenza il 30 giugno 2023. Le OO.SS. già nel mese di maggio hanno presentato a Cofimi la piattaforma rivendicativa e quindi consentito l’inizio del confronto per il rinnovo del CCNL 7 giugno 2021.
Le Parti Sociali, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale 1° giugno 2022-30 giugno 2023, hanno convenuto di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferta e i valori relativi ai compensi per la reperibilità. 

Minimi retributivi

 Categorie  dal 1° giugno 2023 
Incrementi  Minimi 
173,41  2.800,82 
155,98  2.519,29 
143,41  2.316,25 
133,64  2.158,49 
124,60  2.012,49 
116,33  1.878,92 
111,46 1.800,30 
100,51  1.623,45 

Ai lavoratori inquadrati nell’8ª e 9ª categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili. Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità. 
Nell’ambito del periodo 1° giugno 2023-31 maggio 2024 le parti esamineranno la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle previsioni. 

Minimi retributivi per i lavoratori assunti con OSC

Categorie  dal 1° giugno 2023 
2.415,56 
8ª 2.173,57 
  1.997,68 
1.862,30 
1.736,51 
  1.620,32 
  1.553,16 
1.482,81 

Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti spetta il seguente trattamento economico.

Misura dell’indennità in euro dal 1° giugno 2023
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 12,42
Quota per il pernottamento 22,59

Reperibilità
Dal 1° giugno 2023 per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro.

 

 

Categoria 

b) Compenso giornaliero  c) Compenso settimana/e 
16 ore 

 (giorno lavorato)

24 ore 

(giorno libero)

24 ore 

 festive 

6 giorni  6 giorni con festivo  6 giorni con 

festivo e giorno libero 

2ª   5,43  8,12  8,78  35,27  35,93  38,62 
4ª  6,43  10,12  10,83  42,27  42,98  46,67
Superiore alla 

 

7,40  12,16  12,82  49,16  49,82  54,58 

 

Enpam: sussidio di neo-natalità anche ai padri

A partire dal 26 giugno si potranno presentare le domande per i nati nel 2022 e 2023 

L’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, ha previsto anche per il padre, medico o odontoiatra, un contributo di neo-natalità per le spese dei primi dodici mesi di vita, come quelle di baby sitting e di asilo nido, pari a 2.000,00 euro per ogni figlio nato nel 2022 e nel 2023.
Il contributo sarà di 4.000,00 euro in caso di medico oppure di odontoiatra, libero professionista da almeno tre anni.
Il sussidio di neo-natalità è subordinato a limiti di reddito familiare ed è cumulabile con altre misure garantite a tutti i cittadini, come il bonus asilo nido.
Qualora entrambi i genitori siano medici, il bonus verrà versato due volte.
Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 26 giugno.
Soddisfatti i dirigenti dell’Enpam, che hanno visto in questo ampliamento della destinazione anche ai padri, un maggior aiuto verso la possibilità dei professionisti di poter conciliare meglio lavoro e famiglia, e di vivere più tranquilli l’esperienza della genitorialità.