Tassazione del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (Agenzia delle entrate,  circolare 6 luglio 2023, n. 19/E).

Il legato di genere rappresenta un legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

In particolare, il legato pecuniario, che ha ad oggetto una somma di denaro disposta dal testatore a carico di uno o più eredi, costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimoniali.

 

Si distinguono, ai sensi degli articoli da 649 a 673 c.c., tra:

legato di specie, che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore;

legato di genere (o di cosa genericamente determinata), che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere.

 

Nel primo caso la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (legato c.d. obbligatorio); nel secondo caso l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato (legato c.d. obbligatorio).

 

L’articolo 8 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990) prevede che il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3, e che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.

L’articolo 36 del TUS prevede, inoltre, gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta dovuta da loro e dai legatari, che a loro volta sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

 

L’Agenzia, dunque, sul piano civilistico, chiarisce che nel caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:

  • quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;

  • il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.

Sul piano fiscale, invece, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere, in quanto debito dell’erede, non viene allo stato decurtato dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

 

In conclusione, poiché le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati, l’Agenzia afferma che è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.

Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

 

Gestione separata INPS: l’invito all’iscrizione mediante app per autonomi e parasubordinati

Ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi professionisti l’INPS invierà una comunicazione informativa mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invito a regolarizzare l’iscrizione alla Gestione separata qualora la stessa non risulti esistente (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2535).

Obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, sono sia i lavoratori parasubordinati – per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo al committente – sia i lavoratori autonomi professionisti, ovvero i soggetti che producono reddito derivante dall’esercizio di attività di arti e professioni.

 

L’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo coincidono con la data di effettivo inizio dell’attività ma, nel caso in cui risulti assente una specifica istanza di iscrizione, potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

 

Ciò potrebbe accadere perchè, in mancanza della suddetta iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

 

Proprio per scongiurare tali incongruenze, l’INPS sta predisponendo l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. La comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica.

 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per quanto riguarda i parasubordinati.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda poi che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).

 

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra le altre informazioni, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

 

San.ARTI, misure straordinarie a sostegno dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede in uno dei Comuni di cui all’all. 1, DL n. 61/2023, il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023 è sospeso

Viste le conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche, il Consiglio di Amministrazione di San.Arti ha inteso manifestare solidarietà nei confronti di tutti gli artigiani che operano nei comuni colpiti, mediante l’adozione di misure straordinarie.
Il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo (per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023), per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede legale o operativa fissata in uno dei Comuni dell’allegato 1, DL n. 61/2023, è sospeso. Le imprese, per sospendere il versamento, non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24. La copertura per i mesi riferiti ai versamenti sospesi sarà comunque garantita dal Fondo.
Il recupero dei versamenti sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni né interessi e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione del versamento del contributo relativo al mese di novembre 2023, inserendo sul modello F24 anche una riga dedicata alle competenze
dei mesi per i quali si è inteso beneficiare della sospensione:
– agosto 2023
– luglio 2023
– giugno 2023
– maggio 2023.
La quota contributiva eventualmente già versata per queste competenze non potrà essere rimborsata.
Al fine di garantire la copertura ai lavoratori dipendenti in forza, le imprese che intendono beneficiare della sospensione del versamento devono comunque compilare e trasmettere le denunce Uniemens come di consueto, in particolare riportando nella denuncia individuale di ciascun lavoratore in forza in quel mese il codice ART1 nell’elemento, l’importo del contributo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così contabilizzare correttamente le posizioni dei lavoratori e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.

Definizione agevolata controversie tributarie: approvati nuovo modello e istruzioni

L’Agenzia delle entrate ha comunicato l’approvazione del nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il fisco e i nuovi termini per la domanda e per i pagamenti a rate (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 luglio 2023, n. n. 250755).

Possono essere definite in via agevolata le controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

In attuazione dell’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 (Decreto Bollette), così come modificato in sede di conversione dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, l’Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di domanda per tale definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022.

 

In particolare, il suddetto articolo 20 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, inoltre, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

 

Dunque, chiarisce l’Agenzia, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica, entro il termine del 30 settembre 2023.

Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1000 euro è ammesso il pagamento rateale.

 

Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire:

  • in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale;

  • in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.

Il calendario dei versamenti delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, è il seguente:

– 30 settembre 2023, prima rata;

– 31 ottobre 2023, seconda rata;

– 20 dicembre 2023, terza rata.

 

Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di 17 rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Nel caso in cui, invece, il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Gli interessi legali per le rate successive alla prima sono dovuti a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Contribuzione obbligatoria 2023 agricoli autonomi: aliquote, modalità e termini di pagamento

L’INPS fornisce indicazioni sui contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2023, ricordando anche termini e modalità di pagamento (INPS, circolare 4 luglio 2023, n. 59).   

L’INPS, con riferimento alla contribuzione IVS, INAIL e di maternità relativa al 2023 a cui sono tenuti coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, nella circolare in oggetto determina gli importi dei contributi obbligatori dovuti.

 

Si ricorda che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello “F24” seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” e rispettando le seguenti scadenze: 17 luglio 2023, 18 settembre 2023, 16 novembre 2023 e 16 gennaio 2024. 

 

Contribuzione IVS

 

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito. Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato in misura pari a 61,98 euro.

 

Le aliquote da applicare per l’anno 2023 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Vengono riportate nelle sottostanti tabelle le aliquote che sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento
  Zona normale  Zona svantaggiata
 Anno  Maggiore di 21 anni  Minore di 21 anni  Maggiore di 21 anni  Minore di 21 anni
2012  21,6%  19,4%  18,7%  15,0%
2013  22,0%  20,2%  19,6%  16,5%
2014  22,4%  21,0%  20,5%  18,0%
2015  22,8%  21,8%  21,4%  19,5%
2016  23,2%  22,6%  22,3%  21,0%
2017  23,6%  23,4%  23,2%  22,5%
2018  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2019  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2020  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2021  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2022  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
2023  24,0%  24,0%  24,0%  24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni  Aliquota di computo
2012  21,6%
2013  22,0%
2014  22,4%
2015  22,8%
2016  23,2%
2017  23,6%
2018  24,0%
2019  24,0%
2020  24,0%
2021  24,0%
2022  24,0%
2023  24,0%

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione che, per il 2023, è pari a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. 

 

Contribuzione di maternità

 

Per l’anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contribuzione INAIL

 

Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2023, resta fissato nella misura capitaria annua di:

768,50 euro (per le zone normali);

532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).

 

La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ai sensi dell’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013) è stabilita nella misura del 15,17% per il 2023 e dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

 

Infine, nell’Allegato n. 1 alla circolare l’INPS riporta le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.