Incentivo NEET, le indicazioni dell’INPS

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per le assunzioni di giovani che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (INPS, circolare 21 luglio 2023, n. 68).

L’INPS ha reso note le indicazioni per i beneficiari dell’incentivo cosiddetto NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) relativo all’assunzione di giovani che non lavorino e non siano inseriti in un percorso di studi o formazione. L’agevolazione, stabilita dall’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), riconosce a tutti i datori di lavoro privati, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L’agevolazione NEET è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della Legge di bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’INPS segnala anche che il decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l‘ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base regionale.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione, invece, sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell’INPS a partire dal 31 luglio 2023.

 

Assetto e misura dell’incentivo

 

L’espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio comporta che l’incentivo in trattazione debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche in questa ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

Infine, nella circolare in commento, l’Istituto fornisce, tra l’altro, chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza dell’incentivo, sul coordinamento con altre agevolazioni, sul procedimento di ammissione, sulla definizione cumulativa posticipata delle prime istanze e sulla modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo nel flusso Uniemens.

 

CCNL Sanità-Personale non medico: sottoscritta l’ipotesi di accordo per la sezione ricercatori

Novità per i ricercatori sanitari del Comparto Sanità

L’ipotesi siglata nei giorni scorsi presso l’Aran, relativa al Personale del comparto Sanità – Sezione ricerca sanitaria ed attività che supportano la ricerca sanitaria del triennio 2019-2021, include più di duemila professionalità impegnate ogni giorno in tale campo, a cui si necessita dare una certezza e valorizzazione professionale. Difatti tale settore viene considerato quasi di nicchia, nonché molto importante non solo per la sua valenza in ambito scientifico, ma anche in ambito sociale ed economico per il nostro Paese.
La sottoscrizione dell’ipotesi costituisce un risultato importante poiché consente agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, di continuare l’attuazione della riforma già prevista dalla Legge di Bilancio per il 2018, e dall’altro di avviare il percorso attuativo del D.Lgs n. 200/2022 che prevede una riduzione dei tempi per l’inquadramento del personale a tempo indeterminato nei ruoli del SSN secondo le modalità predefinite nello stesso decreto.
Sono stati mantenuti i precedenti profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, ed altresì introdotti istituti contrattuali come gli incarichi, il collaboratore professionale di ricerca sanitaria ed i differenziali economici di professionalità. Ed inoltre, sono stati adottati alcuni aspetti del rapporto di lavoro del personale quali ad esempio la tipologia e la costituzione del rapporto di lavoro, l’orario di lavoro e la valutazione.
Da ultimo, per quel che riguarda il trattamento economico sono state definite per entrambi profili, specifici percorsi di carriera attraverso l’istituto degli incarichi che dà maggior responsabilità al personale nella ricerca, gestione, supervisione e governo di tutti gli aspetti della ricerca stessa, comprendendo gli aspetti economico-finanziari. Per il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, le fasce economiche sono mantenute a titolo di differenziale economico di professionalità.
Ed infine, è stata introdotta un’ulteriore innovazione che prevede un limite finanziario per l’erogazione di istituti economici.

 

Taglio cuneo fiscale dipendenti pubblici: aumenti in busta paga da agosto

Definite le modalità di pagamento ai dipendenti pubblici degli aumenti in busta paga derivanti dall’innalzamento del taglio del cuneo fiscale previsto dal D.L. Lavoro per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 20 luglio 2023, n. 120).

Il D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) convertito in Legge il 3 luglio 2023 ha previsto, per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023, l’innalzamento del taglio del cuneo fiscale:

  • fino al 6% per le retribuzioni mensili lorde dei dipendente inferiori a 2.692 euro;

  • fino al 7% per le retribuzioni mensili lorde dei dipendenti inferiori a 1.923 euro.

Riguardo alle modalità di pagamento ai dipendenti pubblici, il MEF ha comunicato che la decontribuzione verrà corrisposta tramite NoiPa sul cedolino del mese successivo rispetto a quello in cui viene riconosciuto il beneficio.

Pertanto, il pagamento riferito alla mensilità di luglio verrà erogato con il cedolino di agosto 2023.

 

Tale meccanismo sarà applicato anche per i mesi successivi, fino alla mensilità di dicembre 2023 che sarà erogata a gennaio 2024.

 

A beneficiare del taglio del cuneo fiscale del 6% saranno circa 860.000  dipendenti pubblici, mentre la platea interessata alla misura del 7% sarà di circa 335.000 dipendenti.

 

 

CIPL Edilizia Industria – Palermo: definito EVR

Definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per il personale del Comparto Edilizia-Industria di Palermo

Nel corso della riunione tenutasi l’8 giugno scorso, le Parti Sociali, Ance Palermo, Feneal-Uil Tirrenica-Messina-Palermo, Filca-Cisl Palermo-Trapani, Fillea-Cgil Palermo e Cassa Edile, hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al Contratto Integrativo Provinciale 2019-2022, previa verifica degli indicatori territoriali che riguardano l’andamento congiunturale del Settore e dei risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Suddetto parametri sono:
– incidenza percentuale dell’EVR: 4% dei minimi attualmente in vigore;
– quarto indicatore che indica il rapporto tra le ore di C.I.G. e le ore denunciate in Cassa Edile;
– incidenza ponderale 25%.
Ritenuti i parametri positivi (numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; monte salari e ore denunciate in Cassa Edile; rapporto tra le ore di C.I.G. e quelle denunciate in Cassa Edile), le Parti hanno deliberato che, a decorrere dal 1° marzo 2023, l’incidenza dell’EVR viene determinata nella misura del 4% dei minimi in vigore, come indicato nelle tabelle riportate di seguito.

EVR OPERAI 
  Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune  Disc. senza alloggio  Disc. con alloggio 
Operai  4° livello  3° livello  2° livello 1° livello    
Paga base oraria (01.03.2022) 7,67 7,12 6,41 5,48 4,93 4,38
Aumento orario  0,31 0,28 0,26 0,22 0,20 0,18
EVR IMPIEGATI 
Impiegati  7° livello 6° livello 5° livello 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello
Stipendio (01.03.2022) 1.894,71 1.705,23 1.421,02 1.326,31 1.231,56 1.108,41 947,36
EVR 75,79 68,21 56,84 53,05 49,26 44,34 37,89

Indicazioni INPS sull’integrazione salariale con causale “eventi meteo”

Nei casi in cui la temperatura esterna sia più alta di 35° centigradi o venga comunque percepita in misura superiore a quella reale, il datore di lavoro può ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” (INPS, messaggio 20 luglio 2023, n. 2729).

L’INPS rende note alcune indicazioni allorquando, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative, i datori di lavoro decidano di sospendere o ridurre le stesse chiedendo di accedere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”.

 

Si ricorda che tale causale è invocabile se le temperature risultino superiori a 35° centigradi, fermo restando che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

 

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

 

L’istituto pone poi l’attenzione sul fatto che, oltre all’umidità, anche la particolare tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori incidono concretamente sulla percezione della temperatura, come nei casi in cui le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportano l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

 

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). 

 

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

 

Conseguentemente, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale anche laddove il responsabile della sicurezza ravvisi rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori legati alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’istituto ribadisce che possono ricorrere all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, sempre in considerazione sia della tipologia di attività lavorativa espletata, sia delle concrete modalità di svolgimento della stessa.