Imposta unica su giochi e scommesse: possibile la compensazione con bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate, con due risposte a interpelli, ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus e ristrutturazioni edilizie) possono essere utilizzati in compensazione per pagare i tributi su giochi e scommesse (Agenzia delle entrate, risposta 25 luglio 2023, nn. 394 e 395).

La riscossione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e dell’imposta unica sui giochi è disciplinata dall’articolo 4 del D.P.R. n. 66/2002, il quale prevede che il pagamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. n. 241/1997, tra le quali, all’articolo 17, è prevista la compensazione.

 

Il comma 2 del D.Lgs. n. 241/1997, in particolare, contiene l’elencazione dei crediti e dei debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione che stabilisce che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle altre entrate individuate con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.

 

Una somma, dunque, può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

  • è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;

  • è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h ­ter del citato comma 2;

  • è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Nel caso di specie, la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento è disciplinata dall’articolo 6, comma 8 rispettivamente del decreto del MEF del 12 aprile 2007, che stabilisce che i versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e il versamento a saldo relativo all’anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite Modello F24­Accise.

 

Al fine di consentirne il versamento, con la risoluzione del 6 settembre 2007, n. 239/E, sono stati istituiti i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 ­ Accise”.

Tuttavia, come già chiarito con le risposte n. 1/2020 e n. 406/2022, è possibile versare le somme a debito indicate nella sezione ”Accise/Monopoli ed altre versamenti non ammessi in compensazione” mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito indicate nella citata sezione del modello in parola per compensare i debiti relativi ad altre imposte e contributi.

 

L’Agenzia delle entrate, inoltre, osserva che la compensazione orizzontale è soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000­, a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia ritiene che i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 119 (cd. superbonus) e 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ”edilizi” diversi dal superbonus) possano essere utilizzati, mediante il modello F24­Accise, per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e di imposta unica sui giochi.

 

Ebav – Veneto: previsto il contributo per i costi di trascrizione in caso di decesso del titolare

Fino al 31 luglio prevista la possibilità di un contributo per un importo massimo di 3.000,00 euro per il costo di variazione in caso di  decesso di titolare o socio dell’ azienda

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto fino al 31 luglio un contributo a favore delle aziende artigiane per i costi sostenuti, in caso di decesso del titolare o del socio dell’azienda, per la trascrizione e conseguente variazione comunicata agli Enti.
Il contributo è previsto solo in caso di domanda A85, conseguente alle spese funerarie del titolare.
Per questo servizio, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il Servizio è previsto esclusivamente a favore delle aziende della categoria  “Trasporto merci”.
E’ previsto fino al 100% dei costi sostenuti per un importo massimo pari a:
1.500,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da meno di 5 anni;
3.000,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su c/c intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: al via il negoziato per il rinnovo

Le OO.SS. di settore richiedono l’aumento delle risorse e la valorizzazione delle nuove figure professionali

Nella giornata di giovedì 20 luglio 2023, si è svolto tra l’associazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs il confronto sul rinnovo del contratto per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. 
Durante l’incontro, Uneba ha illustrato l’attuale situazione nazionale riguardante le sue strutture, evidenziando le difficoltà del settore sociosanitario. Ha altresì ribadito che il settore in questione non è sufficientemente finanziato, con diversità evidenti tra una regione e l’altra, comunicando l’intenzione di voler proseguire il confronto per giungere al rinnovo del contratto in oggetto ma, al contempo, tenendo a mente l’obiettivo di un contratto unico di settore.
Le OO.SS., dopo aver illustrato la piattaforma presentata a gennaio 2022, sottolineando le trasformazioni che stanno investendo il comparto, hanno ribadito la necessità di giungere in tempi brevi ad un rinnovo che i lavoratori attendono da 3 anni, richiedendo un impiego di risorse tali da coprire l’aumento dell’inflazione che, in questi ultimi anni ha eroso il potere di acquisto, e la valorizzazione delle varie figure professionali impiegate nei vari servizi. 
Hanno evidenziato infine la necessità di superare alcuni istituti contrattuali, non più rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Sono stati, infine, calendarizzati i successivi incontri di settembre e ottobre, nei quali si procederà ad un’analisi puntuale delle varie richieste di parte sindacale poste nella piattaforma rivendicativa.

Alluvioni: le istruzioni INAIL per la sospensione di adempimenti e versamenti

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione degli interventi disposti dal D.L. n. 61/2023 in favore dei territori colpiti dagli eventi climatici (INAIL, circolare 24 luglio 2023, n. 33).

L’INAIL è intervenuto per fornire istruzioni applicative in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023. Si tratta, in effetti, di provvedimenti stabiliti dal cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), oltre che con 4 delibere del Consiglio dei ministri adottate il 4, il 23 e il 25 maggio 2023.

In particolare, la circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e i termini e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti.

La sospensione degli adempimenti

L’articolo 1 del “Decreto Alluvioni”, ha individua l’ambito soggettivo del provvedimento ossia i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto, disponendo la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, oltre che dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Prevista, inoltre, nel medesimo periodo, la sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. 

Viene disposto che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, mentre termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati sempre entro il 20 novembre 2023.  

Viene anche disciplinato (comma 9, articolo 1, D.L. n. 61/2023) il differimento di 3 mesi dei termini e delle scadenze previste dall’articolo 1, commi da 153 a 158, da 166 a 226, 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Viene stabilita anche la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali (articolo 2, comma 4, quarto periodo), oltre che dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, comma 1) e dei termini (di cui al comma 1) relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, al comma 2). 

I destinatari della sospensione

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali
(PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.

Sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del
lavoro e degli altri soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.

Infine, le disposizioni relative alla sospensione si applicano anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori citati per gli adempimenti posti a loro carico.

I versamenti sospesi

Tra i versamenti sospesi ci sono quelli correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in 4 rate, così come i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.

Rientrano nella sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023  anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 sul sito istituzionale dell’INAIL.

L’Istituto comunica che per gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate: codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori
autonomi; codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto per i datori di lavoro
privati e i lavoratori autonomi; codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda, invece, la ripresa della riscossione, entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica
soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, mentre devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.

Nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, i soggetti interessati devono indicare il numero di riferimento “999269“. Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.  

Infine, la circolare in commento include le istruzioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché per il rilascio del DURC online

Pensione di vecchiaia marittimi: l’intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione: l’INPS chiarisce l’ambito di applicazione della sentenza (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 66). 

Con la sentenza n. 224/2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24, Legge n. 413/1984, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 297/1982, in combinato disposto con l’articolo 24 della Legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

 

Si ricorda che il prolungamento – che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro – prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

 

La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

 

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

 

Per l’applicazione della neutralizzazione in argomento ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

 

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.

 

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

 

La pensione determinata con i criteri previsti, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

 

Alla luce di tali indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, le Strutture territoriali dell’INPS, in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti, dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.