CCNL Ferrovie dello Stato: in arrivo nuovi minimi con la retribuzione di agosto

Si chiude con il mese di agosto la tranche di aumenti contrattuali previsti per i dipendenti del settore, iniziata a maggio 2022

Con l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie siglato il 22 marzo 2022, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, hanno definito i minimi retributivi, in vigore dal 1° agosto 2023.

Livello Minimo
Quadro 1 2.517,62
Quadro 2 2.212,01
A 2.139,25
B1 2.037,38
B2 1.950,06
B3 1.920,96
C1 1.877,30
C2 1.848,19
D1 1.819,08
D2 1.760,88
D3 1.731,77
E1 1.702,66
E2 1.629,91
E3 1.600,79
F1 1.484,37
F2 1.455,27

CIGO e CISOA per eccezionali eventi climatici: il nuovo decreto legge

Pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2023, il nuovo decreto legge adottato per fronteggiare l’emergenza climatica in atto con disposizioni a tutela dei lavoratori esposti ai rischi correlati alle alte temperature (D.L. 28 luglio 2023, n. 98). 

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il nostro Paese, è stato adottato il D.L. n. 98/2023, in vigore dal 29 luglio 2023.

 

Lo strumento che viene principalmente in evidenza per far fronte ai rischi a cui sono esposti i lavoratori a causa delle elevate temperature è quello della CIGO.

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto in questione, infatti, estende alcune disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie anche alle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica, prevedendo, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili compresi quelli relativi a straordinarie ondate di calore.

 

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi della suddetta disposizione normativa non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Con riferimento al settore agricolo, l’articolo 2 dispone che, in attesa della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale (di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972), previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

 

I suddetti periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla normativa in vigore e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

 

In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento di integrazione salariale è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

 

I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute devono favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. 

CCNL Cinematografia – Esercizi: disdetta quota contrattuale Fondo Byblos

Anec ha comunicato la disdetta unilaterale della quota contrattuale al Fondo Byblos di cui all’art. 41 co. 2 CCNL 15 giugno 2016

Con riferimento al CCNL applicabile al settore dell’Esercizio Cinematografico e Cinema-Teatrale stipulato in data 15 giugno 2016, ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) ha comunicato al Fondo Byblos e alle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, la decisione di non rinnovare il secondo comma dell’art. 41 relativo alla Previdenza complementare che recita testualmente “2. E’ prevista una quota pro-capite di € 5,00 per dodici mensilità riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente.
Anec ha affermato che tale decisione è scaturita dalle ripetute contestazioni pervenute da parte dei dipendenti, ai quali gli importi versati non sono mai stati rimborsati a loro richiesta e soprattutto al termine della loro attività lavorativa presso attività di Esercizio Cinematografico. Tale importo verrà contrattualmente mantenuto e indirizzato verso assicurazioni sanitarie
Di conseguenza, ha altresì precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (data di vigenza del nuovo CCNL), le Aziende Associate non opereranno più nessun versamento a favore del Fondo, relativo al richiamato secondo comma.

Nuovo codice dei contratti pubblici: modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo

Nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento al perimetro applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse (Agenzia delle entrate, circolare 28 luglio 2023, n. 22/E).

A seguito dell’emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici sono state introdotte nuove disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Codice dispone che con la tabella di cui all’allegato I.4 venga individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

 

Riguardo alle modalità di calcolo e versamento dell’imposta, il D.Lgs. ha introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo e il valore dell’imposta va così determinato:

euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;

euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

 

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

L’imposta, dunque, è determinata in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese le eventuali opzioni o i rinnovi esplicitamente stabiliti.

Alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 si continuano ad applicare le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo.

Stesso trattamento vale per gli altri atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario. Infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642/1972.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Il predetto calcolo, chiaramente, deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto fino a concorrenza dell’importo già dovuto.

 

Il citato comma 10 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario, ferma restando l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni.

L’imposta di bollo va versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) e non se ne escludono successivamente ulteriori modalità, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, l’imposta di bollo va versata con le suddette modalità telematiche unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice.

 

Tali nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023 e la previgente disciplina continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

 

 

CCNL Editoria Artigianato: presentata la piattaforma rivendicativa

Tra le richieste dei sindacati la riduzione dell’orario, l’inserimento dell’elemento di garanzia retributiva, maggiore tutela in caso di malattia e maternità e aumento retributivo in linea con gli indici ISTAT

E’ stata approvata dalle sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Editoria Artigianato, scaduto lo scorso 31 dicembre. Prevista una durata triennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Tra le richieste dei sindacati un aumento complessivo delle retribuzioni, in linea con gli indici ISTAT, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali, nonchè l’inserimento dell’elemento di garanzia retributiva.
Per quanto riguarda la parte normativa, le OO.SS. richiedono un’ulteriore riduzione sull’orario di lavoro di 4 ore, una maggiore tutela della maternità e della paternità in linea con le disposizioni normative vigenti, nonchè una  maggiore garanzia della malattia, sia dal punto di vista della carenza che da quello di conservazione del posto di lavoro.
Propongono infine l’apertura di un confronto sulle modalità applicative delle nuove norme sul part-time, sulla retribuzione del lavoro supplementare, sulla fruizione in alternativa ai congedi parentali e sulle modalità applicative del lavoro agile.