CCNL Edilizia Artigianato: sottoscritto verbale di aggiornamento contrattuale

Le Commissioni Contrattuali hanno aggiornato i capitoli relativi alla sfera di applicazione, classificazione dei lavoratori e alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante

I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le associazioni datoriali artigiane Anaepa, Cna, Fiae e Claai, hanno sottoscritto il 5 settembre 2023 il verbale di accordo sull’aggiornamento contrattuale sui capitoli “Sfera di applicazione”, “Articolo 77- Classificazione dei lavoratori” e “Allegato D – Disciplina Apprendistato Professionalizzante”. L’accordo siglato dalle Parti Sociali è frutto dei lavori delle Commissioni Contrattuali previste dal rinnovo del 4 maggio 2022. 
Tra le principali novità dal punto di vista normativo si segnala l’aggiornamento delle attività relative alla sfera di applicazione e la nuova suddivisione delle stesse in:
– Progettazione e Costruzione;
– Ristrutturazione, Manutenzione, Risanamento Conservativo e Ripristino, Efficientamento energetico, Edilizia antisismica;
– Preparazione e Posa in opera;  
– Costruzione e Manutenzione Servizi; 
– Costruzione e Manutenzione Infrastrutture e Reti di Servizi; 
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Opere di Demolizione e Rimozione; 
– Opere di Restauro, Risanamento conservativo e corredo urbano. 

La razionalizzazione ha comportato inoltre l’introduzione di nuove figure professionali e di attività anche legate alle nuove tecnologie di costruzione. 
Per quanto riguarda la classificazione dei lavoratori (art. 77) il predetto aggiornamento ha previsto l’introduzione ai livelli 7, 6 e 5 delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia, nonchè l’introduzione delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4 e 3 ed il riconoscimento di livelli superiori per alcune mansioni. 
Infine è stata aggiornata, con decorrenza 1° ottobre 2023, la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante, con l’aumento delle percentuali retributive per i gruppi 2 e 4. 

Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
74 76 79 79 86 86 91 91 96
74 76 79 79 86 86 91 96
74 76 79 86 91 96

Al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti per i gruppi 1, 2 e 3 è stato altresì introdotto l’Apprendistato Professionalizzante Specialistico. Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti sarà il seguente: 
– gli apprendisti operai del 1°gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5°livello;
– gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° 4°livello;
–  gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello. 

CCNL Centri Elaborazione Dati: con settembre erogati strumenti di welfare

Corrisposti flexible benefits per il personale non in prova

L’Accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 tra Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl, con cui si è dato seguito al rinnovo del CCNL 13 dicembre 2018, applicato ai lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P., prevede all’art. 270 “Welfare”, l’erogazione, da parte delle Aziende del Settore ed a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, di piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di:
euro 150,00 per l’anno 2022;
euro 150,00 per l’anno 2023;
euro 150,00 per il 2024,
da corrispondere entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento ed in base alla regolamentazione indicata.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Hanno diritto a questi i lavoratori che superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto sempre di ogni anno, sono assunti con contratto a tempo indeterminato; con contratto a tempo determinato avendo maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Ne sono esclusi invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Tali emolumenti non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Il tutto si aggiunge poi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
A tal uopo Ebce, ossia l’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati, per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le imprese ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico ai fini dell’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per la corresponsione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.

Regolamento per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Il 16 settembre 2023 entrerà in vigore il Decreto 10 luglio 2023, n. 119, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2023, n. 204, che riporta il regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata.

Il regolamento, ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del D.Lgs n. 152/2006 definisce:

  • le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;

  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività;

  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  • le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il decreto chiarisce che le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto da tali operazioni viene etichettato con l’indicazione: “prodotto preparato per il riutilizzo“.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

– i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
– i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
– pile, batterie e accumulatori;
– pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
– i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
– i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE dove previsto;
– i veicoli fuori uso;
– i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del regolamento, quelli allo stato liquido e aeriforme, nonchè i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

 

Per l’esercizio delle suddette attività il gestore deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea;

b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;

c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non aver riportato condanna passata in giudicato;

e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione;

f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;

g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria.

Per avviare l’attività di preparazione per il riutilizzo è necessario inviare la comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, da rinnovare ogni 5 anni e in caso di variazioni dei dati comunicati dal gestore. Decorsi 90 giorni da tale comunicazione sarà possibile dare inizio all’attività.

Alla comunicazione va allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti:

  1. l’ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;

  2. il titolo di godimento dell’immobile;

  3. la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la

  4. capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  5. l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività;

  6. la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività.

Sanzioni nel Supporto Formazione e Lavoro: decadenza, revoca e sospensione

I soggetti che beneficiano della nuova misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro in violazione delle disposizioni legislative che ne regolano la disciplina si espongono a sanzioni che, nei casi più gravi, comportano la revoca del beneficio e l’impossibilità di richiederlo nuovamente prima di 10 anni (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77; D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Sono già 29.354 le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (SIISL), a cui si può accedere tramite il portale dell’INPS: dal 1° settembre scorso, infatti, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità come presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare, hanno iniziato a inoltrare le istanze per accedere alla nuova misura di inclusione e accesso al lavoro introdotta dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro).

 

Per espressa previsione del D.M. n. 108/2023 (articolo 6) attuativo della misura in questione, al SFL si applicano le medesime disposizioni dettate per l’Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del D.L. n. 48/2023 riguardo al sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni.

 

Sull’argomento si è espressa anche l’INPS con la circolare n. 77/2023, in particolare, al paragrafo 10, ove vengono riepilogate le principali sanzioni applicabili nei confronti dei beneficiari della misura.

 

ll beneficiario decade dalla misura se:

 

– non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;

– non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;

– non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello (previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012), o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;

– non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023;

– non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del Decreto Lavoro, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

– non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

– viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge in argomento.

 

Comporta la decadenza dal beneficio anche la commissione di alcuni fatti penalmente rilevanti.

 

Infatti, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (prevista la reclusione da 2 a 6 anni), omette la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame (reclusione da 1 a 3 anni), subendo per tali reati una condanna in via definitiva, decade dal beneficio.

 

Ugualmente, nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a 1 anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

 

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall’INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

 

La sanzione della revoca viene invece disposta immediatamente quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 del Decreto Lavoro, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

 

La sospensione dell’erogazione del beneficio avviene, tra l’altro, nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati sopra, prima che diventino definitivi.

 

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo.

 

Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL e possono comunque essere revocati quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che li hanno determinati.

 

Per ottenere il ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

Manageritalia: le novità 2023 per i Quadri

Polizze assicurative e nuove forme di welfare integrativo pensate per i Quadri e le loro famiglie

Manageritalia ha comunicato le novità del 2023 per i Quadri che possono accedere a sempre maggiori vantaggi e a nuovi servizi con un valore di mercato superiore all’importo della quota associativa. La quota di iscrizione è di 60,00 euro per l’anno 2023. Tra le prestazioni alle quali possono accedere, si evidenziano: sviluppo e transazione professionale, welfare personale e familiare, opportunità professionali e di business, oltre a godere di momenti di aggregazione e networking, compresa anche la Long term care. La Ttc consiste in un piano di assicurazione per eventi imprevisti quali malattia e infortunio che danno vita ad un’autosufficienza. In tal senso, viene riconosciuto un supporto economico continuativo e a lungo termine dell’importo di 1.000 euro netti al mese per sempre, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre tutti gli iscritti che sono in regola con il versamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. La valutazione di non autosufficienza dipende dalla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno 4 attività su 6 di quelle elementari che riguardano il vivere quotidiano. Sono esclusi dalla copertura i portatori di invalidità e coloro i quali alla data di ingresso in copertura non sono in grado di svolgere 1 delle 6 attività quotidiane.

A quanto indicato sopra, si aggiungono anche:
Tutela legale: il rimborso previsto riguarda le spese sostenute dall’intero nucleo familiare in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, sia in ambito giudiziale e stragiudiziale;
Programma di assistenza in viaggio: Europ Assistance Italia garantisce assistenza e consulenza, per tutto il nucleo familiare, in caso di emergenza sia in Italia che all’estero;
Askmit: consulenza multidisciplinare online 48H su temi legali, fiscali e contrattuali;
Formazione e carriera: con assistenza e consulenza ad hoc;
– Investimento: adesione alla polizza “Nuova Capitello”.

Non rientrano nella quota di iscrizione le offerte di Welfare integrativo, con servizi acquistabili individualmente che prevedono pacchetti concernenti: salute, previdenza e patrimonio.