Modello 730/2023 in scadenza al 2 ottobre 2023

L’Agenzia delle entrate ha ricordato l’imminente scadenza per l’invio del 730/2023, fissata a lunedì 2 ottobre, ricapitolando i passi da seguire per trasmettere la dichiarazione dal proprio pc (Agenzia delle entrate, comunicato 18 settembre 2023).

Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, dopo eventuali integrazioni e modificazioni, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

L’Agenzia delle entrate ricorda, per coloro che hanno poca dimestichezza con l’applicativo web o non hanno la possibilità di usarlo in prima persona, la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia per gestire la propria precompilata: visualizzandola, accettandola o modificandola e inviandola nel proprio interesse.

 

L’Agenzia, inoltre, illustra i passi per inviare tale dichiarazione:

  1. accedere alla dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia con le credenziali Spid, Cie o Cns;

  2. visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata.

Utili spiegazioni per capire la procedura di invio sono inoltre fornite da un video-tutorial caricato sul canale YouTube dell’Agenzia.

Il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti e, oltre a ciò, sul sito delle Entrate è disponibile anche la guida “La dichiarazione precompilata 2023 – pdf“. 

 

Coloro che volessero autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online hanno ancora tempo per attivarsi, richiedendo l’abilitazione dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Al riguardo si può sempre ricorrere al tutorial dell’Agenzia, che spiega anche come accedere in qualità di erede o consultare la guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia – pdf“.

 

L’Agenzia, infine, comunica che il paniere di informazioni pre-caricate quest’anno supera 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc.).

 

Chiarimenti dell’INPS sulla soppressione delle Commissioni mediche di verifica

Dal 1° giugno 2023 le funzioni relative all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro dei dipendenti pubblici sono state trasferite all’Istituto (INPS, messaggio 18 settembre 2023, n. 3243).

L’INPS è tornato a occuparsi della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e del trasferimento delle relative funzioni all’Istituto. In effetti, l’INPS era già intervenuto sul tema con i recenti messaggi n. 1834/2023 e n. 2064/2023. 

Del resto, a decorrere dal 1° giugno 2023, ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. n. 73/2022, sono state trasferite all’INPS le funzioni già svolte dalle citate Commissioni. Peraltro, sempre dalla stessa data è stato messo a disposizione delle amministrazioni/enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.

Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, sono in capo all’INPS. Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023. Le Commissioni dovranno invece provvedere a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.

L’INPS precisa, infine, che le Commissioni mediche delle ASL, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le amministrazioni/enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.

CCNL Vigilanza Privata: i sindacati chiedono un confronto per migliorare le condizioni economiche

Previsto un nuovo Tavolo Ministeriale per trovare un’intesa tra le Parti al fine di ottenere un adeguamento significativo delle retribuzioni 

I sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari hanno richiesto il proseguimento del confronto in sede ministeriale con le controparti, al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Secondo i sindacati, inoltre, la sottoscrizione dell’ipotesi ha avuto come obiettivo quello di appianare la critica situazione dei salari, causata da 7 anni di mancato rinnovo del CCNL.
A tal proposito, si è interessata anche la magistratura, al fine di evitare una conclamata incostituzionalità dei livelli retributivi degli addetti ai sevizi di sicurezza. 
È stato, pertanto, convocato il Tavolo Ministeriale per continuare il confronto avviato lo scorso 3 agosto.

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo 

Il contributo versato da un Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, costituendo il corrispettivo della prestazione di servizi (Agenzia delle entrate, risposta20 settembre 2023, n. 433).

Secondo la circolare n. 34/2013 dell’Agenzia delle entrate, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In tal caso, infatti, il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto e pertanto configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA.

La valutazione della natura di un contributo pubblico va effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la società istante rappresenta la sua intenzione di stipulare con un Comune una Convenzione pluriennale avente a oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale, affidata in house providing.

Tale Convenzione trova la propria fonte normativa nella legislazione della propria Regione che, tra l’altro:

  1. qualifica la ciclovia turistica come infrastruttura di interesse pubblico, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico;

  2. ammette la possibilità di concedere per il triennio 2021­-2023, a valere sulle casse regionali, contributi per la realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell’infrastruttura;

  3. dispone il vincolo all’uso pubblico delle infrastrutture relative alla ciclovia turistica che beneficiano del contributo regionale. Si tratta di un vincolo di destinazione perpetuo, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi.

Al riguardo l’Agenzia ritiene che la corresponsione di queste somme trovi la propria fonte giuridica nella stipulanda Convenzione e nel relativo provvedimento amministrativo deliberativo che ha preceduto l’affidamento in house della pista.

 

Nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune, l’Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

La controprestazione del Comune, dunque, consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico.

Pertanto, l’Agenzia rinviene tra il Comune e l’istante un rapporto contrattuale, caratterizzato dall’obbligo dell’istante di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione della pista ciclopedonale e l’obbligo assunto dall’ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall’esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società.

Quanto poi alla mancata espressa previsione in capo alla Società di una specifica responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi, l’Agenzia non ritiene che ciò giustifichi la presenza di un’erogazione non corrispettiva. Viceversa, la predeterminazione di sanzioni, parametrate alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, induce a inquadrare l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali.

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

 

CCNL Dirigenti Catene Alberghiere: sottoscritto il rinnovo contrattuale

L’Accordo riguarda la parte economica e normativa e prevede aumenti retributivi e welfare aziendale

Il 12 settembre 2023 è stato siglato il rinnovo del contratto per i Dirigenti dell’industria alberghiera che aderiscono all’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. L’Accordo, sottoscritto da Manageritalia ed Aica, interessa sia la parte economica che normativa, con interventi su politiche attive e sull’aspetto normativo dei Fondi ed Enti contrattuali. Il CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, si inserisce nel percorso tracciato nelle intese del 15 marzo 2017 e del 21 ottobre 2021 e ne rappresenta, di fatto, la prosecuzione ed il completamento di un adeguamento contrattuale che consente ai Dirigenti di sopperire all’impennata dell’inflazione. I punti principali sui quali ci si è focalizzati sono:
– aumenti retributivi;
– welfare;

Nella fattispecie, per quel che riguarda l’aspetto retributivo compete, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del contratto, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento, entro luglio 2025, di un importo pari a 550,00 euro lordi mensili, che vengono così ripartiti:

200,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

200,00 euro mensili dal 1° settembre 2025.

I suddetti aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2019, in acconto o in anticipo sui futuri aumenti contrattuali e delle quali sia stato indicato espressamente l’assorbimento all’atto della concessione. Per quel che riguarda il welfare, invece, è stato stabilito che i datori di lavoro versino alla Piattaforma welfare dirigenti 1.000 euro annui, che possono essere spesi in beni e servizi di welfare. Per quel che concerne, invece, la previdenza complementare (Fondo Mario Negri), è stato stabilito che dal 1° gennaio 2024 il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro, sia pari al 2,43% ; mentre, dal 1° gennaio 2025 al 2,47%; a fronte di un contributo del 2,39% dal 1° gennaio 2023.