Sport: estesa la durata dei contratti di lavoro subordinato

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l’altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all’articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

CCNL Poste – Servizi in appalto: prevista l’erogazione dell’Una Tantum

In arrivo a settembre la 3° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2022-2023

Con l’accordo 21 dicembre 2023 Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste hanno stabilito che, con la retribuzione del mese di settembre 2025, è prevista l’erogazione, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, della 3° tranche dell’importo Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023

L’importo è corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo suddetto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. 

L’erogazione è prevista anche nei confronti dei lavoratori part-time, ma sarà riproporzionata in base alle ore di lavoro effettivamente svolto.

L’importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Livello  Importo
149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

 

 

San.In.Veneto: le nuove regole sui rimborsi agli iscritti

Richieste di rimborso più chiare con le nuove regole in vigore dal 1° settembre 2025

Dal 1° settembre 2025 il Fondo San.In.Veneto ha introdotto nuove regole per l’erogazione dei rimborsi, al fine di garantire maggiore chiarezza agli iscritti. Le modifiche riguardano principalmente termini e modalità di presentazione delle domande nonché la correttezza della liquidazione.

Pertanto, viene modificato il termine di presentazione della domanda di rimborso la cui richiesta dovrà essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data della fattura. 

Nel caso di domanda di rimborso spese sostenute per familiari a carico, sarà necessario presentare la dichiarazione fiscale dell’anno successivo. La pratica viene sospesa fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della fattura e potrà essere integrata fino a quel momento.

Viene, inoltre, stabilita una soglia minima di rimborso pari a 10,00 euro per tutte le prestazioni che non prevedono spese da parte dell’iscritto.

Per quanto attiene le fatture presentate per la richiesta di rimborso, vengono modificate le regole come segue:

– nell’ipotesi in cui una fattura contenga più prestazioni rimborsabili, il Fondo rimborserà solo quelle per cui è stata fatta esplicita richiesta nella domanda. Pertanto è importante verificare di aver richiesto correttamente il rimborso per tutte le prestazioni;

– nell’ipotesi in cui una fattura contenga un unico importo totale per più prestazioni, il Fondo rimborserà solo quella con il costo più elevato.

Vengono modificate anche le regole per le fatture odontoiatriche (per protesi dentarie o trattamenti ortodontici):

– nella fattura devono essere specificati i denti interessati;

– deve essere allegata la dichiarazione di conformità o un’ortopanoramica iniziale che riporti il nome del paziente e i denti interessati se il trattamento non è concluso.

Ogni singola prestazione prevede un solo rimborso, anche se si usano più fatture di acconto e saldo o se il trattamento si svolge a cavallo di due anni.

Per la richiesta di rimborso delle lenti da vista, è obbligatorio allegare la prescrizione dell’ottico o dell’oculista, che indichi il visus.

Infine viene introdotta una policy antiabuso per prevenire liquidazioni non corrette. Il sistema di liquidazione bloccherà in automatico i rimborsi se si supera una certa soglia di importi o prestazioni richieste per una specifica categoria. In questi casi, verrà richiesta documentazione aggiuntiva, come referti o prescrizioni mediche.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, di mancata restituzione di importi erogati per errore o di mancato versamento delle quote per le tutele volontarie comporterà la sospensione della posizione. L’iscritto sospeso non potrà presentare nuove domande di rimborso, iscrivere familiari o generare card per sconti, finché non avrà regolarizzato la sua posizione.

Fondi di solidarietà bilaterali: definiti i criteri  di ripartizione delle risorse

Pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce le modalità per determinare la quota parte che deve essere trasferita dal FIS (D.M. 11 luglio 2025).

Nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 che, in attuazione del Collegato lavoro (articolo, comma 1 della Legge n. 203/2024), stabilisce le modalità secondo cui i decreti istitutivi di ciascun fondo di solidarietà bilaterale determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS (Fondo di integrazione salariale).

In particolare, ai fini della determinazione della parte di risorse che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, che prende avvio dal deposito dell’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima Direzione, provvede alla certificazione della suddetta quota.

Proprio ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L’ammontare delle risorse accumulate è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare totale dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al Fondo di integrazione salariale.

Inoltre, l’INPS dovrà comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i casi in cui, dalle risultanze delle operazioni di determinazione dell’ammontare delle risorse da trasferire, emerga che il nuovo fondo di solidarietà bilaterale non è in grado di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1 bis del D.Lgs. n. 148/2015, ossia l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, nonché i casi in cui sia pregiudicato per il Fondo di integrazione salariale il rispetto degli obblighi di bilancio.

Per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS.

I datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo

CCNL Poste: proclamato sciopero nazionale

Indetto sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 

Lo scorso 23 agosto 2025 le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil e UIL-Poste hanno proclamato lo sciopero del personale di Poste Italiane Spa su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto previsto dalle Leggi n.146/1990 e n. 83/2000.

Pertanto, la mobilitazione prevista dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 riguarderà le prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e aggiuntivo.

Tale decisione è arrivata a seguito dell’esito negativo della trattativa svoltasi l’8 luglio 2025 a livello nazionale tra Poste Italiane e le OO.SS.